CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELL’UNITÀ PER GLI ASCENSORI

 

La conformità basata sulla verifica dell’unità è la procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta se un ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.

L’installatore presenta la domanda di verifica dell’unità a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a) il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

b) il luogo in cui è installato l’ascensore;

c) una dichiarazione scritta che una domanda simile non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

d) la documentazione tecnica.

 

La documentazione tecnica consente di valutare la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabile di cui all’allegato I della direttiva.

 

La documentazione tecnica contiene almeno gli elementi seguenti:

a) una descrizione dell’ascensore;

b) i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione;

c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’ascensore;

d) una lista dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza presi in considerazione;

e) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

f) una copia dei certificati di esame UE del tipo dei componenti di sicurezza per ascensori incorporati nell’ascensore;

g) i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dall’installatore;

h) le relazioni sulle prove effettuate;

i) un esemplare delle istruzioni di cui al punto 6.2 dell’allegato I.

 

Verifica

L’organismo notificato scelto dall’installatore esamina la documentazione tecnica e l’ascensore ed effettua le prove del caso, stabilite dalle norme armonizzate pertinenti, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I. Le prove comprendono almeno le prove di cui al punto 3.3 dell’allegato V.IT 29.3.2014 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 96/291

Se l’ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I, l’organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo alle prove effettuate.

L’organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell’allegato I.

Se rifiuta di rilasciare il certificato di conformità, l’organismo notificato motiva dettagliatamente tale rifiuto e indica le misure correttive necessarie da prendere. Per richiedere nuovamente la verifica dell’unità, l’installatore si rivolge al medesimo organismo notificato.

Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia del certificato di conformità.

 

Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

L’installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 2.2, il numero d’identificazione di quest’ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.

L’installatore compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

L’installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di conformità insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato.

 

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